Art. 33. Presidi socio-assistenziali - Funzioni della provincia 1. Le province partecipano all'elaborazione del piano regionale socio-assistenziale, promuovendo la partecipazione degli enti locali territoriali e delle altre componenti istituzionali e sociali pubbliche e private nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Elaborano i piani attuativi locali riferiti al proprio territorio in armonia con il piano regionale e con le corrispondenti direttive regionali, attivando la partecipazione delle istanze locali. Ripartiscono fra gli enti e le istituzioni di livello subprovinciale i fondi previsti dal piano regionale. 2. Le province provvedono agli interventi per consentire l'accoglimento e l'assistenza degli aventi diritto in colonie ed istituti di educazione ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23. 3. Fino all'entrata in vigore del piano socio-assistenziale, le province provvedono, nell'ambito delle direttive impartite con deliberazione della giunta regionale, alla localizzazione dei presidi socio-assistenziali ed esercitano in via di delega le funzioni relative agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonche' per la dotazione di attrezzature e arredi. 4. Tali presidi comprendono: a) i centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44; b) i presidi per le pesone handicappate di cui alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59.