Art. 33.
        Presidi socio-assistenziali - Funzioni della provincia
 
   1.  Le  province  partecipano all'elaborazione del piano regionale
socio-assistenziale, promuovendo la partecipazione degli enti  locali
territoriali   e  delle  altre  componenti  istituzionali  e  sociali
pubbliche  e   private   nell'ambito   territoriale   di   rispettiva
competenza.  Elaborano  i  piani attuativi locali riferiti al proprio
territorio in armonia con il piano regionale e con le  corrispondenti
direttive   regionali,  attivando  la  partecipazione  delle  istanze
locali. Ripartiscono  fra  gli  enti  e  le  istituzioni  di  livello
subprovinciale i fondi previsti dal piano regionale.
   2.   Le   province   provvedono  agli  interventi  per  consentire
l'accoglimento e l'assistenza degli  aventi  diritto  in  colonie  ed
istituti  di  educazione  ai  sensi  della legge regionale 29 ottobre
1965, n. 23.
   3.  Fino  all'entrata  in vigore del piano socio-assistenziale, le
province  provvedono,  nell'ambito  delle  direttive  impartite   con
deliberazione della giunta regionale, alla localizzazione dei presidi
socio-assistenziali ed  esercitano  in  via  di  delega  le  funzioni
relative  agli interventi per la realizzazione, la riqualificazione e
il finanziamento della gestione dei presidi medesimi, nonche' per  la
dotazione di attrezzature e arredi.
   4. Tali presidi comprendono:
     a)  i  centri e le residenze sociali di cui alla legge regionale
14 dicembre 1987, n. 44;
     b)  i  presidi  per  le  pesone  handicappate  di cui alla legge
regionale 27 dicembre 1986, n. 59.