Art. 34. Interventi a favore di associazioni 1. Sono esercitate dalle province le funzioni concernenti interventi a favore di associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini menomati, disabili ed handicappati. 2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1 sono gli enti, istituzioni, assocaizioni, organismi, il cui ambito di intervento nel quadro delle competenze di cui al citato comma primo - sia di livello provinciale o subprovinciale.