Art. 34.
                 Interventi a favore di associazioni
 
   1.   Sono   esercitate  dalle  province  le  funzioni  concernenti
interventi a favore di associazioni che perseguono  la  tutela  e  la
promozione  sociale dei cittadini menomati, disabili ed handicappati.
   2.  Destinatari  degli interventi di cui al comma 1 sono gli enti,
istituzioni, assocaizioni, organismi, il cui ambito di intervento nel
quadro delle competenze di cui al citato comma primo - sia di livello
provinciale o subprovinciale.