Art. 35.
                        Riserva della Regione
 
   1. Restano di competenza della Regione gli interventi finanziari a
favore di enti, istituzioni, associazioni od  organismi  direttamente
individuati  dalle leggi regionali o il cui ambito di intervento, con
riguardo alla previsione dell'art.  34,  sia  di  livello  regionale.
Restano   altresi'   di   competenza  della  Regione  gli  interventi
concernenti istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' le
attribuzioni concernenti la formazione degli operatori sociali.