Art. 35. Riserva della Regione 1. Restano di competenza della Regione gli interventi finanziari a favore di enti, istituzioni, associazioni od organismi direttamente individuati dalle leggi regionali o il cui ambito di intervento, con riguardo alla previsione dell'art. 34, sia di livello regionale. Restano altresi' di competenza della Regione gli interventi concernenti istituti di patronato e di assistenza sociale, nonche' le attribuzioni concernenti la formazione degli operatori sociali.