Art. 36.
        Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero
 
   1. Sono di competenza della Regione:
     a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e
del tempo libero;
     b)  il  sostegno  e  il  finanziamento  di enti, associazioni ed
organismi cui e' riconosciuta  una  speciale  funzione  di  interesse
regionale;
     c)  gli  interventi  a  sostegno  di manifestazioni, convegni ed
attivita' formativa di interesse regionale.
   2.  Le province provvedono agli interventi concernenti il sostegno
delle attivita' ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed
organismi  non  compresi  tra quelli di cui alla lettera b) del comma
primo.
   3.  I  comuni esercitano le funzioni di promozione delle attivita'
ricreative e sportive di base.