Art. 36. Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero 1. Sono di competenza della Regione: a) la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero; b) il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui e' riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale; c) gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attivita' formativa di interesse regionale. 2. Le province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attivita' ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma primo. 3. I comuni esercitano le funzioni di promozione delle attivita' ricreative e sportive di base.