Art. 38.
      Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
 
   1.  Al  fine di valorizzare l'attivita' delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della  regione,  con  successiva
legge  regionale  verranno  individuate  le  forme  di  concorso  dei
predetti enti all'esercizio delle funzioni regionali  in  materia  di
promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale
attivita'.
   2.  Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono  altresi'  delegate  le  funzioni   amministrative   concernenti
l'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi.