Art. 38. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 1. Al fine di valorizzare l'attivita' delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, con successiva legge regionale verranno individuate le forme di concorso dei predetti enti all'esercizio delle funzioni regionali in materia di promozione economica, nel quadro di un coordinamento unitario di tale attivita'. 2. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono altresi' delegate le funzioni amministrative concernenti l'attivita' dei comitati provinciali per i prezzi.