Art. 39.
                       Fiere, mostre e mercati
 
   1.  Sono delegate alle province le funzioni relative ad interventi
per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento
di   comprensori   fieristici,   centri   commerciali,  mercati  alla
produzione, centri  di  raccolta  di  prodotti  agricoli  e  zone  di
servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine.
   2.   Le   funzioni  di  cui  al  comma  primo  vengono  esercitate
dall'amministrazione regionale qualora riguardino enti  od  organismi
classificati di preminente interesse per la regione.