Art. 39. Fiere, mostre e mercati 1. Sono delegate alle province le funzioni relative ad interventi per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine. 2. Le funzioni di cui al comma primo vengono esercitate dall'amministrazione regionale qualora riguardino enti od organismi classificati di preminente interesse per la regione.