Art. 4. Ruolo della Regione 1. La Regione, per assicurare lo sviluppo complessivo della comunita' regionale, esercita, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l'assetto del territorio. 2. A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica e pianificazione territoriale, il piano regionale di sviluppo ed il piano urbanistico regionale. 3. La Regione esercita altresi' le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre il coordinamento delle attivita' svolte in attuazione della presente legge, anche con riguardo ai rapporti con lo Stato, con le altre Regioni e con le realta' contermini. 4. La Regione provvede infine all'attuazione degli interventi nelle materie attinenti all'economia.