Art. 4.
                         Ruolo della Regione
 
   1.  La  Regione,  per  assicurare  lo  sviluppo  complessivo della
comunita' regionale, esercita, in armonia  con  gli  indirizzi  della
programmazione nazionale, la funzione di programmazione nelle materie
individuate nello statuto e determina le scelte concernenti l'assetto
del territorio.
   2.  A tal fine sono strumenti generali di programmazione economica
e pianificazione territoriale, il piano regionale di sviluppo  ed  il
piano urbanistico regionale.
   3.  La  Regione  esercita  altresi'  le  funzioni che attengono ad
esigenze di carattere unitario ed assicura inoltre  il  coordinamento
delle  attivita' svolte in attuazione della presente legge, anche con
riguardo ai rapporti con lo Stato, con le  altre  Regioni  e  con  le
realta' contermini.
   4.  La  Regione  provvede  infine  all'attuazione degli interventi
nelle materie attinenti all'economia.