Art. 40.
                       Disciplina del commercio
 
   1.  Sono  esercitate  dai  comuni  le  funzioni  amministrative in
materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme
statali e regionali.
   2.  Sono  altresi'  trasferite  ai comuni le attribuzioni previste
dall'art. 54 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977, n. 616, che gia' non spettino agli stessi.