Art. 40. Disciplina del commercio 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative in materia di commercio agli stessi spettanti in base alle vigenti norme statali e regionali. 2. Sono altresi' trasferite ai comuni le attribuzioni previste dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che gia' non spettino agli stessi.