Art. 41. Classificazione delle strutture ricettive turistiche 1. Sono delegate ai comuni le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e di quelle all'aria aperta. 2. Sono esercitate dai comuni le funzioni di autorizzazione concernenti l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive di cui al comma primo e delle altre strutture ricettive turistiche, nonche' quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere. 3. Sono delegate ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo in materia di strutture ricettive turistiche.