Art. 41.
         Classificazione delle strutture ricettive turistiche
 
   1.   Sono   delegate   ai   comuni   le   funzioni  relative  alla
classificazione delle strutture ricettive  alberghiere  e  di  quelle
all'aria aperta.
   2.  Sono  esercitate  dai  comuni  le  funzioni  di autorizzazione
concernenti l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive di cui
al  comma primo e delle altre strutture ricettive turistiche, nonche'
quelle inerenti alla classificazione degli esercizi di affittacamere.
   3. Sono delegate ai comuni le funzioni di vigilanza e controllo in
materia di strutture ricettive turistiche.