Art. 42.
             Autorizzazioni per le professioni turistiche
 
   1.   Sono   esercitate  dai  comuni  le  funzioni  concernenti  le
autorizzazioni all'esercizio delle attivita' professionali turistiche
ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2.
   2.  Sono  delegate ai comuni le funzioni di vigilanza, controllo e
sanzionatorie nella predetta materia.