Art. 42. Autorizzazioni per le professioni turistiche 1. Sono esercitate dai comuni le funzioni concernenti le autorizzazioni all'esercizio delle attivita' professionali turistiche ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2. 2. Sono delegate ai comuni le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie nella predetta materia.