Art. 45. Competenze delle province e delle Comunita' montane in materia di agricoltura 1. Sono esercitate dalle province ovvero, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunita' montane: a) le funzioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 33, per la promozione dell'agriturismo e per le strutture e infrastrutture necessarie. Detti enti possono provvedere ad attuare iniziative dirette, limitatamente alle attivita' promozionali; b) le funzioni inerenti iniziative dirette e interventi per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la zootecnia e che rivestano interesse esclusivamente locale. 2. Le funzioni di cui alla lettera b) del comma primo sono esercitate sul relativo territorio dalla Comunita' collinare del Friuli.