Art. 45.
         Competenze delle province e delle Comunita' montane
                      in materia di agricoltura
 
   1.  Sono  esercitate  dalle  province  ovvero,  nei  territori  di
rispettiva competenza, dalle Comunita' montane:
     a)  le  funzioni  di cui alla legge regionale 28 aprile 1983, n.
33,  per  la  promozione  dell'agriturismo  e  per  le  strutture   e
infrastrutture  necessarie.  Detti enti possono provvedere ad attuare
iniziative dirette, limitatamente alle attivita' promozionali;
     b)  le  funzioni  inerenti  iniziative  dirette e interventi per
celebrazioni   pubbliche,   fiere,   mostre,    mercati,    rassegne,
esposizioni,   concorsi,   convegni   e   congressi  nell'ambito  del
territorio regionale, che riguardino l'agricoltura o la  zootecnia  e
che rivestano interesse esclusivamente locale.
   2.  Le  funzioni  di  cui  alla  lettera  b)  del comma primo sono
esercitate sul relativo  territorio  dalla  Comunita'  collinare  del
Friuli.