Art. 48. Trasporti, traffici e viabilita' 1. L'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale e' disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, concernente "Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale". 2. Le province esercitano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano regionale della viabilita', previsto dalla legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative dirette ed interventi per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento della viabilita' di competenza di enti locali, come disciplinate dalla legge medesima. 3. Le province esercitano altresi' le funzioni amministrative previste dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.