Art. 48.
                   Trasporti, traffici e viabilita'
 
   1.  L'esercizio  delle  funzioni  in materia di trasporto pubblico
locale e' disciplinato dalle disposizioni della  legge  regionale  21
ottobre  1986,  n.  41,  concernente  "Piano  regionale integrato dei
trasporti  e  pianificazione,  disciplina   ed   organizzazione   del
trasporto di interesse regionale".
   2.  Le  province  esercitano, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del Piano regionale della  viabilita',  previsto  dalla  legge
regionale  20  maggio 1985, n. 22, le funzioni relative ad iniziative
dirette ed  interventi  per  la  realizzazione,  il  completamento  e
l'ammodernamento  della viabilita' di competenza di enti locali, come
disciplinate dalla legge medesima.
   3.  Le  province  esercitano  altresi'  le funzioni amministrative
previste dall'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica  24
luglio 1977, n. 616.