Art. 49.
                         Municipi e cimiteri
 
   1.  Sono  esercitate  dalle  province  le funzioni concernenti gli
interventi per  la  realizzazione  di  municipi  e  cimiteri,  con  i
relativi impianti complementari, nonche' per l'acquisto di edifici da
destinare a sede di uffici e servizi comunali.