Art. 5.
                         Ruolo delle province
 
   1.    Le    province   esercitano   funzioni   di   programmazione
economico-sociale, partecipando alla formazione ed  all'aggiornamento
del  Piano  regionale  di  sviluppo, secondo le procedure di cui alla
legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata  ed  integrata
dalla  legge  regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le province
svolgono compiti di coordinamento degli enti locali.
   2.  Le  province  provvedono altresi' alla formazione e concorrono
all'attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali  per  azioni
integrate  interessanti  i  rispettivi territori, in conformita' alle
disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18
agosto 1986, n. 36.
   3.  Con  successiva  legge regionale di riordino settoriale potra'
essere prevista la delega alle province di specifiche funzioni  nelle
materie attinenti all'economia per il settore terziario.