Art. 5. Ruolo delle province 1. Le province esercitano funzioni di programmazione economico-sociale, partecipando alla formazione ed all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 luglio 1985, n. 27. A tale fine le province svolgono compiti di coordinamento degli enti locali. 2. Le province provvedono altresi' alla formazione e concorrono all'attuazione di progetti settoriali ed intersettoriali per azioni integrate interessanti i rispettivi territori, in conformita' alle disposizioni recate dalle leggi regionali 30 agosto 1982, n. 72, e 18 agosto 1986, n. 36. 3. Con successiva legge regionale di riordino settoriale potra' essere prevista la delega alle province di specifiche funzioni nelle materie attinenti all'economia per il settore terziario.