Art. 50. Acquedotti e fognature 1. Sono esercitate dalle province, ovvero nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunita' montane, le funzioni relative a iniziative dirette e interventi per la realizzazione di acquedotti e fognature urbane e relativi impianti di depurazione e di trattamento dei liquami. 2. Restano di competenza della Regione le funzioni relative ad interventi per opere di cui al comma primo che interessano territori di piu' province. 3. L'intervento della Regione per le opere di interesse locale resta disciplinato dalle disposizioni dell'art. 25 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.