Art. 50.
                        Acquedotti e fognature
 
   1.  Sono  esercitate  dalle  province,  ovvero  nei  territori  di
rispettiva competenza, dalle Comunita' montane, le funzioni  relative
a  iniziative dirette e interventi per la realizzazione di acquedotti
e  fognature  urbane  e  relativi  impianti  di  depurazione   e   di
trattamento dei liquami.
   2.  Restano  di  competenza  della Regione le funzioni relative ad
interventi per opere di cui al comma primo che interessano  territori
di piu' province.
   3.  L'intervento  della  Regione  per le opere di interesse locale
resta  disciplinato  dalle  disposizioni  dell'art.  25  della  legge
regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernente la disciplina regionale
delle opere pubbliche e di interesse pubblico.