Art. 54.
                 Parchi e ambiti di tutela ambientale
 
   1.  Gli enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed
ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio
1983, n. 11.
   2.  Sono  trasferite  alle  province,  eccetto  che  per  i comuni
capoluogo,  le  funzioni  regionali  in  materia  di  interventi  per
l'istituzione  di  parchi urbani e per il recupero di aree di degrado
ambientale.
   3.  Restano  ferme le competenze in materia di gestione dei parchi
urbani esercitate dai comuni, dalle  Comunita'  montane,  oppure  dai
consorzi fra gli enti predetti.