Art. 54. Parchi e ambiti di tutela ambientale 1. Gli enti locali esercitano le funzioni in materia di parchi ed ambiti di tutela ambientale previste dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11. 2. Sono trasferite alle province, eccetto che per i comuni capoluogo, le funzioni regionali in materia di interventi per l'istituzione di parchi urbani e per il recupero di aree di degrado ambientale. 3. Restano ferme le competenze in materia di gestione dei parchi urbani esercitate dai comuni, dalle Comunita' montane, oppure dai consorzi fra gli enti predetti.