Art. 58. Vigilanza sulla caccia 1. Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti alle dipendenze dell'organo gestore riserve in forza del primo comma dell'art. 49 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e' messo, a decorrere dal 1 gennaio 1989, a disposizione delle province nei cui ruoli verra' successivamente inquadrato. Parte III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI