Art. 58.
                        Vigilanza sulla caccia
 
   1.  Il personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di
entrata in  vigore  della  presente  legge  risulti  alle  dipendenze
dell'organo gestore riserve in forza del primo comma dell'art. 49 del
regolamento di esecuzione della legge regionale 11  luglio  1969,  n.
13,  e'  messo, a decorrere dal 1 gennaio 1989, a disposizione delle
province nei cui ruoli verra' successivamente inquadrato.
 
                              Parte III
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI