Art. 59.
                              Decorrenza
 
   1.  Salvo  quanto  diversamente  disposto dalla presente legge, il
trasferimento e la delega di funzioni previsti dalla  legge  medesima
decorrono:
     a)  dal 1 gennaio 1989 per le attribuzioni di cui agli articoli
27, 28, 29, comma 2, 30, 31, 34, 43, 45, comma 1, 47, 51, 52, 53, 54,
comma 2, 55, comma 2 e 57;
     b) dalla data di entrata in vigore delle leggi di riordino della
disciplina  di  settore  e  comunque  dal  1  gennaio  1990  per  le
attribuzioni di cui agli articoli 33, commi 2, 3 e 4, 36, 37, 39, 41,
49 e 50;
     c)  per le attribuzioni di cui all'art. 11 dalla data di entrata
in vigore della  legge  di  riforma  della  disciplina  regionale  in
materia di pianificazione territoriale;
     d)  per  la  attribuzione  di  cui  alla lettera a) dell'art. 28
relativa alla sola erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni
delle  scuole  elementari  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
presente legge.