Art. 6. Ruolo dei comuni 1. Nel rispetto del ruolo di ente generale di governo locale riconosciuto al comune dal legislatore nazionale, la presente legge assegna ai comuni le funzioni concernenti i servizi di base ai cittadini nelle materie di competenza regionale. 2. In conformita' a quanto previsto dal comma primo ai comuni capoluogo di provincia possono essere attribuite ulteriori specifiche funzioni in relazione al ruolo agli stessi riservato. 3. Per il coordinamento fra le peculiari esigenze dei territori dei comuni capoluogo e di quelli finitimi, i comuni capoluogo sono chiamati a concorrere alla formazione dei programmi provinciali di interesse locale. 4. Il concorso dei comuni ai sensi del comma terzo si esprime attraverso l'intesa sui programmi di cui all'art. 13 concernenti le funzioni e gli interventi previsti dall'art. 27 in materia di edilizia scolastica, dall'art. 30, comma primo, in materia di musei e biblioteche, dall'art. 33, comma terzo, in materia di presidi socio-assistenziali e dall'art. 37, comma secondo, in materia di impianti sportivi e ricreativi. 5. L'intesa dei comuni capoluogo e' limitata agli interventi destinati al territorio dei comuni stessi e a quelli delle aree finitime. Gli altri comuni compresi nelle predette aree possono formulare osservazioni o presentare proposte in ordine ai predetti interventi. In caso di mancata intesa dei comuni capoluogo, o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione ai comuni capoluogo per l'intesa, i programmi di cui all'art. 13 sono approvati dal consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 6. La delimitazione delle aree finitime a quella dei comuni capoluogo, di cui al comma quinto, e' disposta con deliberazione della giunta regionale, sentiti i comuni interessati. 7. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto si applicano altresi' al comune di Monfalcone.