Art. 63.
                          Comunita' montane
 
   1.  Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi
devono  essere  esercitate  dalle  Comunita'   montane   secondo   le
previsioni del Piano pluriennale e del programma-stralcio di cui agli
articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29.
   2.  A  tal  fine  per  il  finanziamento  delle  funzioni stesse i
finanziamenti previsti  dall'art.  66  vengono  attribuiti  ai  sensi
dell'art.  25  della  legge  regionale  4  maggio  1973,  n. 29, come
sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54.
   3.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art. 1, secondo comma,
della legge regionale  4  maggio  1973,  n.  29,  relativamente  alle
funzioni  previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o  delegate  da  altre
leggi  regionali  e  dalla  presente  legge alle Comunita' montane si
esercitano sull'intero territorio  dei  comuni  parzialmente  montani
facenti parte delle Comunita' montane indicate all'art. 2 della legge
regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
   4.  Al  fine  di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio
delle funzioni gia' spettanti e di quelle trasferite e  delegate,  si
potra'  procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell'art.
2 della legge regionale 4 maggio 1973, n.  29.  Nell'ambito  di  tale
riordino,  sentiti  i  comuni  interessati,  dovra'  essere garantita
l'unita' dei territori compresi nelle Comunita' montane della Carnia,
del  Canal  del  Ferro-Val  Canale e del Gemonese, rivedendo anche la
generale delimitazione ai fini dell'integrazione socio-economica, con
la  costituzione  di un'unica Comunita' montana, il cui ordinamento e
le cui funzioni, anche ai sensi dell'art. 59 dello  statuto,  saranno
definite in via legislativa.
   5.  Qualora, per effetto della revisione di cui al comma quarto, i
territori gia' facenti parte di una zona omogenea  siano  inclusi  in
altra  zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto
di definizione della nuova zona omogenea dispone  contestualmente  la
cessazione,  nel  relativo  ambito  territoriale, delle funzioni gia'
esercitate dalla Comunita' montana preesistente ed  il  trasferimento
in  capo  al  soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi,
del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonche'  dei
rapporti di lavoro del personale dipendente.