Art. 63. Comunita' montane 1. Tutte le funzioni concernenti iniziative dirette ed interventi devono essere esercitate dalle Comunita' montane secondo le previsioni del Piano pluriennale e del programma-stralcio di cui agli articoli 15 e 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. 2. A tal fine per il finanziamento delle funzioni stesse i finanziamenti previsti dall'art. 66 vengono attribuiti ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, relativamente alle funzioni previste dalla medesima legge in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le funzioni trasferite o delegate da altre leggi regionali e dalla presente legge alle Comunita' montane si esercitano sull'intero territorio dei comuni parzialmente montani facenti parte delle Comunita' montane indicate all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35. 4. Al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio delle funzioni gia' spettanti e di quelle trasferite e delegate, si potra' procedere al riordino delle zone omogenee, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29. Nell'ambito di tale riordino, sentiti i comuni interessati, dovra' essere garantita l'unita' dei territori compresi nelle Comunita' montane della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale e del Gemonese, rivedendo anche la generale delimitazione ai fini dell'integrazione socio-economica, con la costituzione di un'unica Comunita' montana, il cui ordinamento e le cui funzioni, anche ai sensi dell'art. 59 dello statuto, saranno definite in via legislativa. 5. Qualora, per effetto della revisione di cui al comma quarto, i territori gia' facenti parte di una zona omogenea siano inclusi in altra zona omogenea o concorrano a costituirne una nuova, il decreto di definizione della nuova zona omogenea dispone contestualmente la cessazione, nel relativo ambito territoriale, delle funzioni gia' esercitate dalla Comunita' montana preesistente ed il trasferimento in capo al soggetto nella cui zona i territori sono stati inclusi, del patrimonio, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonche' dei rapporti di lavoro del personale dipendente.