Art. 64. Personale e uffici prrovinciali 1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali, la Regione provvede al comando presso gli enti medesimi di personale regionale. 2. Anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali, al comando si provvedera' nei limiti di contingenti organici, distinti per qualifica e profilo professionale, che verranno determinati con delibera della giunta regionale, sentite le associazioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM nonche' le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali. 3. Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, adottata previo confronto con le organizzazioni sindacali sopra citate, verranno stabiliti i citeri per la individuazione dei dipendenti regionali da trasferire in posizione di comando presso gli enti locali. 4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di lavori pubblici, agricoltura e turismo, potra' essere disposto il trasferimento alle province degli uffici provinciali della Regione o delle sezioni degli uffici medesimi che esercitano le funzioni trasferite o delegate e del relativo personale.