Art. 64.
                   Personale e uffici prrovinciali
 
   1.  Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate agli Enti
locali, la Regione provvede al comando presso gli  enti  medesimi  di
personale regionale.
   2.  Anche  in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle
vigenti leggi regionali, al comando  si  provvedera'  nei  limiti  di
contingenti organici, distinti per qualifica e profilo professionale,
che verranno determinati con delibera della giunta regionale, sentite
le   associazioni   regionali  dell'ANCI,  UPI  e  UNCEM  nonche'  le
organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali.
   3.  Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme
deliberazione della giunta stessa, adottata previo confronto  con  le
organizzazioni  sindacali  sopra  citate, verranno stabiliti i citeri
per la individuazione  dei  dipendenti  regionali  da  trasferire  in
posizione di comando presso gli enti locali.
   4. Con le leggi regionali di riordino delle funzioni in materia di
lavori pubblici, agricoltura e turismo,  potra'  essere  disposto  il
trasferimento  alle province degli uffici provinciali della Regione o
delle sezioni  degli  uffici  medesimi  che  esercitano  le  funzioni
trasferite o delegate e del relativo personale.