Art. 66.
             Finanziamento funzioni trasferite e delegate
 
   1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali ai
sensi della presente legge, si provvede  con  l'assegnazione  di  una
quota  delle  entrate  della  Regione  in  forza  dell'art.  54 dello
statuto. Con la legge finanziaria, tale  assegnazione  potra'  essere
differenziata per materie o aree di materie.
   2.  Annualmente, con decreto del presidente della giunta regionale
da emanarsi  entro  il  28  febbraio,  vengono  determinati,  per  le
assegnazioni di cui al comma primo, le quote destinate alle province,
alle  Comunita'  montane  e  ai  comuni,  nonche'  i   parametri   di
ripartizione,   delle  assegnazioni  cosi'  disposte,  tra  gli  enti
territoriali del medesimo livello. Col medesimo provvedimento vengono
altresi'  fissate  le  assegnazioni  integrative  spettanti ai comuni
capoluogo  di  provincia  in  relazione  alle  maggiori  attribuzioni
previste dalla presente legge.
   3. Il decreto di cui al comma secondo, verra' adottato, sentita la
I  Commissione  consiliare  permanente,  previa  deliberazione  della
giunta  regionale,  da adottarsi su proposta dell'assessore regionale
al bilancio e programmazione, d'intesa con gli assessori alle finanze
ed agli enti locali.
   4.  Alle  assegnazioni  di  cui  al  comma  primo  si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 3, ultimo comma, e  8  e  10  della
legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
   5.  Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge
si provvede con gli stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  regionale
relativi alle stesse funzioni delegate.
   6.  Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni
amministrative ad essi delegate sara' atttribuita ai medesimi, per le
spese  di  funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative
connesse all'esercizio della delega stessa.
   7. In deroga al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20
gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate  degli  stanziamenti  dei
capitoli  di  spesa,  che  -  in  attuazione  del  comma  primo - non
troveranno piu' alcuna  corrispondenza  nel  bilancio  di  competenza
dell'anno successivo, saranno inviate in economia.
   8.  In  deroga  al  secondo  comma dell'art. 6 ed all'ottavo comma
dell'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10,  le  quote
non  impegnate  degli  stanziamenti  dei  capitoli di spesa di cui al
sesto comma di detto art. 11 verranno trasferite, secondo la  materia
o   l'area   di   materia  di  appartenenza,  ai  capitoli  di  spesa
corrispondenti - in osservanza al quinto comma del piu' volte  citato
art. 11 - a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma primo.
   9.  Gli  oneri previsti dal comma sesto faranno carico al cap. 825
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli  anni  1988-1990,  il  cui  stanziamento  viene  conseguentemente
elevato, in termini di competenza, di complessive lire  300  milioni,
suddivisi  in  ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 200
milioni per l'anno 1990.
   10.  Al  predetto  onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante
storno, di pari importo, dal capitolo 1080 - "Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine" - del precitato stato di previsione.