Art. 66. Finanziamento funzioni trasferite e delegate 1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali ai sensi della presente legge, si provvede con l'assegnazione di una quota delle entrate della Regione in forza dell'art. 54 dello statuto. Con la legge finanziaria, tale assegnazione potra' essere differenziata per materie o aree di materie. 2. Annualmente, con decreto del presidente della giunta regionale da emanarsi entro il 28 febbraio, vengono determinati, per le assegnazioni di cui al comma primo, le quote destinate alle province, alle Comunita' montane e ai comuni, nonche' i parametri di ripartizione, delle assegnazioni cosi' disposte, tra gli enti territoriali del medesimo livello. Col medesimo provvedimento vengono altresi' fissate le assegnazioni integrative spettanti ai comuni capoluogo di provincia in relazione alle maggiori attribuzioni previste dalla presente legge. 3. Il decreto di cui al comma secondo, verra' adottato, sentita la I Commissione consiliare permanente, previa deliberazione della giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore regionale al bilancio e programmazione, d'intesa con gli assessori alle finanze ed agli enti locali. 4. Alle assegnazioni di cui al comma primo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, ultimo comma, e 8 e 10 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20. 5. Al finanziamento delle funzioni delegate con la presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa del bilancio regionale relativi alle stesse funzioni delegate. 6. Per lo svolgimento da parte degli enti delegati delle funzioni amministrative ad essi delegate sara' atttribuita ai medesimi, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10% delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa. 7. In deroga al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che - in attuazione del comma primo - non troveranno piu' alcuna corrispondenza nel bilancio di competenza dell'anno successivo, saranno inviate in economia. 8. In deroga al secondo comma dell'art. 6 ed all'ottavo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, le quote non impegnate degli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui al sesto comma di detto art. 11 verranno trasferite, secondo la materia o l'area di materia di appartenenza, ai capitoli di spesa corrispondenti - in osservanza al quinto comma del piu' volte citato art. 11 - a quelli che verranno istituiti ai sensi del comma primo. 9. Gli oneri previsti dal comma sesto faranno carico al cap. 825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di complessive lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 200 milioni per l'anno 1990. 10. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 - "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" - del precitato stato di previsione.