Art. 67.
          Definizione transitoria di procedimenti e impegni
 
   1.  La  definizione  dei  procedimenti  amministrativi che abbiano
comportato assunzione di impegni, prima della data  di  trasferimento
agli enti locali delle funzioni amministrative oggetto della presente
legge, rimane  di  competenza  della  Regione.  Rimane  parimenti  di
competenza  della Regione, con oneri a carico del bilancio regionale,
la liquidazione delle ulteriori annualita'  di  spese  pluriennali  a
carico  di  esercizi  successivi  a  quello  di  trasferimento  delle
funzioni agli enti locali,  qualora  l'impegno  relativo  alla  prima
annualita'  abbia  fatto  carico  ad esercizi finanziari anteriori al
detto trasferimento.
   2.  La giunta regionale, sentita la conferenza di cui all'art. 23,
provvede a disciplinare il subentro degli enti  locali  negli  affari
pendenti, per i quali non sia intervenuto un formale atto di impegno,
al fine di evitare interruzione di attivita' amministrativa.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 9 marzo 1988
 
                               BIASUTTI