Art. 7.
               Esercizio di funzioni in forma associata
 
   1.  L'esercizio  in  forma  associata  alle  funzioni assegnate ai
comuni dalla presente legge e' deliberato dai comuni stessi. Esso  si
esplica  secondo  i  criteri e le modalita' che verranno previsti con
apposita legge regionale ai sensi dell'art. 25,  secondo  comma,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La
medesima legge regionale disciplinera' l'ordinamento  delle  predette
associazioni.
   2.  Qualora  i comuni intendano avvalersi della facolta' di cui al
comma  primo,  le  leggi  regionali  di  settore  potranno  prevedere
specifici  interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere
altresi' l'obbligo dell'esercizio in forma associata per i comuni  le
cui  popolazioni  o  il  cui  territorio  non  raggiungano il livello
necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi.
   3.  I  comuni  appartenenti  al  Consorzio Comunita' collinare del
Friuli possono deliberare  che  l'esercizio  in  forma  associata  di
funzioni,  previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima
Comunita'.
   4.  In  tale  ipotesi,  trovano  applicazione  nei confronti della
Comunita' collinare del Friuli le disposizioni  agevolative  previste
al comma secondo.