Art. 7. Esercizio di funzioni in forma associata 1. L'esercizio in forma associata alle funzioni assegnate ai comuni dalla presente legge e' deliberato dai comuni stessi. Esso si esplica secondo i criteri e le modalita' che verranno previsti con apposita legge regionale ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La medesima legge regionale disciplinera' l'ordinamento delle predette associazioni. 2. Qualora i comuni intendano avvalersi della facolta' di cui al comma primo, le leggi regionali di settore potranno prevedere specifici interventi agevolati. Le leggi predette potranno prevedere altresi' l'obbligo dell'esercizio in forma associata per i comuni le cui popolazioni o il cui territorio non raggiungano il livello necessario per l'attuazione ottimale dei corrispondenti servizi. 3. I comuni appartenenti al Consorzio Comunita' collinare del Friuli possono deliberare che l'esercizio in forma associata di funzioni, previsto dal presente articolo, sia affidato alla medesima Comunita'. 4. In tale ipotesi, trovano applicazione nei confronti della Comunita' collinare del Friuli le disposizioni agevolative previste al comma secondo.