Art. 8.
            Disposizioni concernenti le Comunita' montane
 
   1.  Le  Comunita'  montane  sono enti locali territoriali preposti
allo sviluppo economico-sociale  complessivo  delle  rispettive  zone
emogenee,  nel  quadro  degli  obiettivi  di  riequilibrio  dell'area
montana definiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle  leggi
regionali  ed  in  quanto  tali  sono enti autonomi nell'ambito delle
disposizioni delle leggi medesime.
   2.  In  attesa  che  si  proceda  al riordino delle zone omogenee,
secondo quanto previsto dall'art. 63, le  Comunita'  montane  possono
esercitare  le  funzioni  assegnate  con la presente legge e le altre
competenze  gia'  spettanti  o  trasferite  con  altre  leggi   anche
sperimentando forme di cooperazione e di coordinamento delle funzioni
medesime.
   3.  Le  Comunita'  montane  possono altresi' predisporre, ai sensi
dell'art. 15 della legge regionale 4 maggio 1973,  n.  29,  un  unico
piano  pluriennale  di sviluppo interessante le zone omogenee di piu'
Comunita'  finitime,  ferma  restando  la  competenza   di   ciascuna
Comunita' all'adozione della parte di piano riguardante la rispettiva
zona omogenea e dei relativi programmi stralcio annuali.
   4.  Le  Comunita' montane possono, per gli interventi ed i servizi
che interessano territori finitimi, addivenire ad intese  e  disporre
la gestione comune di uno o piu' servizi di loro competenza.
   5.  Fermo  quanto  previsto  dall'art.  3 della legge regionale 31
ottobre 1987, n. 35, per la  formazione  di  accordi  tra  Regione  e
Comunita'  montane  nei casi e secondo le modalita' ivi stabilite, le
Comunita' montane sono altresi' chiamate ad  esprimere  l'intesa  sui
programmi  di  interesse  locale  predisposti dalle province ai sensi
dell'art. 13,  limitatamente  agli  interventi  di  competenza  delle
province  stesse  da  attuarsi  nell'ambito della zona omogenea della
Comunita'. In  caso  di  mancata  intesa  o  quando  siano  trascorsi
quarantacinque  giorni  dall'avvenuta  comunicazione  per l'intesa, i
programmi sono approvati dalle province con la  maggioranza  assoluta
dei loro componenti.