Art. 8. Disposizioni concernenti le Comunita' montane 1. Le Comunita' montane sono enti locali territoriali preposti allo sviluppo economico-sociale complessivo delle rispettive zone emogenee, nel quadro degli obiettivi di riequilibrio dell'area montana definiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle leggi regionali ed in quanto tali sono enti autonomi nell'ambito delle disposizioni delle leggi medesime. 2. In attesa che si proceda al riordino delle zone omogenee, secondo quanto previsto dall'art. 63, le Comunita' montane possono esercitare le funzioni assegnate con la presente legge e le altre competenze gia' spettanti o trasferite con altre leggi anche sperimentando forme di cooperazione e di coordinamento delle funzioni medesime. 3. Le Comunita' montane possono altresi' predisporre, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, un unico piano pluriennale di sviluppo interessante le zone omogenee di piu' Comunita' finitime, ferma restando la competenza di ciascuna Comunita' all'adozione della parte di piano riguardante la rispettiva zona omogenea e dei relativi programmi stralcio annuali. 4. Le Comunita' montane possono, per gli interventi ed i servizi che interessano territori finitimi, addivenire ad intese e disporre la gestione comune di uno o piu' servizi di loro competenza. 5. Fermo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la formazione di accordi tra Regione e Comunita' montane nei casi e secondo le modalita' ivi stabilite, le Comunita' montane sono altresi' chiamate ad esprimere l'intesa sui programmi di interesse locale predisposti dalle province ai sensi dell'art. 13, limitatamente agli interventi di competenza delle province stesse da attuarsi nell'ambito della zona omogenea della Comunita'. In caso di mancata intesa o quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall'avvenuta comunicazione per l'intesa, i programmi sono approvati dalle province con la maggioranza assoluta dei loro componenti.