Art. 9. Disposizioni particolari per l'area metropolitana di Trieste 1. In considerazione del particolare rapporto tra gli ambiti territoriali comunale e provinciale di Trieste, le leggi di riordino settoriale potranno stabilire: a) la previsione di particolari forme di collaborazione tra i predetti enti locali o una diversa ripartizione di competenze al fine di garantire una gestione integrata dei servizi di base e degli interventi sul territorio; b) il coordinamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11, dei piani di assetto e di utilizzazione del territorio, relativamente a quegli ambiti provinciali per i quali concorrano competenze degli enti locali territoriali e competenze di altri enti pubblici e la cui destinazione riguardi attivita' portuali, attivita' di ricerca o interventi di sviluppo turistico; c) la delega alla provincia dell'esercizio di competenze in materia di promozione economico-produttiva in settori di particolare interesse per la realta' provinciale; d) l'attribuzione al comune capoluogo di funzioni di norma assegnate alle amministrazioni provinciali, con particolare riguardo al settore dei beni culturali.