Art. 9.
                       Disposizioni particolari
                 per l'area metropolitana di Trieste
 
   1.  In  considerazione  del  particolare  rapporto  tra gli ambiti
territoriali comunale e provinciale di Trieste, le leggi di  riordino
settoriale potranno stabilire:
     a)  la  previsione  di particolari forme di collaborazione tra i
predetti enti locali o una diversa ripartizione di competenze al fine
di  garantire  una  gestione  integrata  dei  servizi di base e degli
interventi sul territorio;
     b)  il  coordinamento,  ai  sensi  e  per  gli effetti di quanto
previsto dall'art. 11, dei piani di assetto e  di  utilizzazione  del
territorio,  relativamente  a  quegli  ambiti provinciali per i quali
concorrano competenze degli enti locali territoriali e competenze  di
altri   enti  pubblici  e  la  cui  destinazione  riguardi  attivita'
portuali, attivita' di ricerca o interventi di sviluppo turistico;
     c)  la  delega  alla  provincia  dell'esercizio di competenze in
materia di promozione economico-produttiva in settori di  particolare
interesse per la realta' provinciale;
     d)  l'attribuzione  al  comune  capoluogo  di  funzioni di norma
assegnate alle amministrazioni provinciali, con particolare  riguardo
al settore dei beni culturali.