Art. 2. 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato stesso, dall'ordine del G.M.A. del 27 dicembre 1947, n. 77 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.1017. 2. Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle finalita' istituzionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale nonche' al loro sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza, con particolare riguardo a: a) iniziative formative e di aggiornamento per gli operatori degli Istituti di patronato; b) iniziative di informazione e divulgazione nei confronti dei cittadini; c) iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali, sanitari, previdenziali e di tutela sociale anche finalizzate a campagne di prevenzione della popolazione.