Art. 2.
 
   1.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a concedere, ad
integrazione dei  finanziamenti  previsti  dall'art.  4  del  decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
contributi agli  istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale,
giuridicamente  riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  stesso,  dall'ordine  del  G.M.A.  del  27
dicembre 1947, n. 77 e dal decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.1017.
   2.   Tali  contributi  sono  destinati  alla  realizzazione  delle
finalita' istituzionali degli istituti di patronato e  di  assistenza
sociale  nonche'  al  loro  sviluppo  e al potenziamento di specifici
interventi a carattere promozionale nei settori  di  competenza,  con
particolare riguardo a:
     a)  iniziative  formative  e  di aggiornamento per gli operatori
degli Istituti di patronato;
     b)  iniziative  di informazione e divulgazione nei confronti dei
cittadini;
     c)  iniziative di studio e di ricerca su problemi assistenziali,
sanitari, previdenziali e  di  tutela  sociale  anche  finalizzate  a
campagne di prevenzione della popolazione.