Art. 3. 1. Per l'attivita' svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per l'organizzazione dei relativi uffici, l'amministrazione regionale provvedera' annualmente a ripartire tra gli Istituti stessi un importo pari all'80% della corrispondente disponibilita' di bilancio per gli anni di validita' della presente legge, sulla base delle seguenti quote percentuali: 78,60% per l'attivita' svolta; 21,40% per l'organizzazione degli uffici. 2. L'amministrazione regionale provvedera' annualmente a ripartire il restante finanziamento del 20% della predetta disponibilita' di bilancio tra gli organi regionali degli istituti medesimi, secondo criteri che saranno di anno in anno deliberati dalla giunta regionale, sentiti gli istituti di cui sopra, sulla base di specifici progetti finalizzati alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2.