Art. 3.
 
   1.  Per  l'attivita'  svolta  dagli  Istituti  di  patronato  e di
assistenza  sociale  e  per  l'organizzazione  dei  relativi  uffici,
l'amministrazione  regionale  provvedera' annualmente a ripartire tra
gli Istituti stessi un  importo  pari  all'80%  della  corrispondente
disponibilita'  di  bilancio per gli anni di validita' della presente
legge, sulla base delle seguenti quote percentuali:
    78,60% per l'attivita' svolta;
    21,40% per l'organizzazione degli uffici.
   2. L'amministrazione regionale provvedera' annualmente a ripartire
il restante finanziamento del 20% della  predetta  disponibilita'  di
bilancio  tra  gli  organi regionali degli istituti medesimi, secondo
criteri  che  saranno  di  anno  in  anno  deliberati  dalla   giunta
regionale, sentiti gli istituti di cui sopra, sulla base di specifici
progetti finalizzati alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2.