Art. 4.
 
   1. La domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 3,
comma 1, dovra' essere presentata dagli Istituti di  patronato  e  di
assistenza  sociale  entro  il  31  marzo di ogni anno alla direzione
regionale del lavoro e dell'assistenza  sociale,  corredata  di  dati
statistici  riassuntivi  dell'attivita'  svolta  da  ciascun Istituto
nell'anno precedente.
   2.  Entro la stessa data gli organismi regionali degli istituti di
patronato e di assistenza sociale dovranno presentare  alla  predetta
direzione  regionale  la  domanda  dei  contributi di cui all'art. 3,
comma  2,  corredata  degli  specifici  progetti   finalizzati   alle
iniziative  di  cui all'art. 2, comma 2, da realizzare durante l'anno
finanziario in corso all'atto della domanda, e del  rendiconto  delle
iniziative realizzate durante l'anno precedente.