Art. 4. 1. La domanda per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, dovra' essere presentata dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale entro il 31 marzo di ogni anno alla direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, corredata di dati statistici riassuntivi dell'attivita' svolta da ciascun Istituto nell'anno precedente. 2. Entro la stessa data gli organismi regionali degli istituti di patronato e di assistenza sociale dovranno presentare alla predetta direzione regionale la domanda dei contributi di cui all'art. 3, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui all'art. 2, comma 2, da realizzare durante l'anno finanziario in corso all'atto della domanda, e del rendiconto delle iniziative realizzate durante l'anno precedente.