Art. 7.
 
   1.  L'onere  di  cui  al  precedente art. 2 fa carico al cap. 5201
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli   anni   1988-1990  e  del  bilancio  per  l'anno  1988,  il  cui
stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di  lire  180
milioni,  suddivisi  in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990.
   2.  All'onere complessivo di lire 180 milioni si provvede mediante
prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul
cap. 1150 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 17, partita
n. 2, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
   3.   In   relazione   al   disposto  del  precedente  art.  2,  la
denominazione del cap. 5201 del precitato stato di  previsione  della
spesa  viene cosi' modificata: "Contributi agli Istituti di patronato
e  di  assistenza  sociale  per  la  realizzazione  delle   finalita'
istituzionali   nonche'  per  lo  sviluppo  ed  il  potenziamento  di
specifiche iniziative a carattere promozionale".