Art. 8. 1. La presenta legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 14 marzo 1988 BIASUTTI