Art. 8.
 
   1.  La  presenta  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  bollettino
 
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 14 marzo 1988
 
                               BIASUTTI