Art. 11.
 
   1.  Nella realizzazione di reimpianti nelle zone di cui al secondo
comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1967,  n.  29,  e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e'  data  facolta'  di
estirpare le vecchie piantagioni nel termine di due  anni  dal  nuovo
reimpianto.