Art. 13. 1. Per le finalita' previste dall'art. 3 e' autorizzata la spesa di lire 63 milioni per l'anno 1988. 2. Il predetto onere di lire 63 milioni fa carico al cap. 7360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, gia' istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 63 milioni per l'anno 1988. 3. Al predetto onere di lire 63 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal cap. 1080 dello stato di previsione precitato. 4. Sul precitato cap. 7360 viene altresi' iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 63 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 "Fondo riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 3, fanno altresi' carico, per lire 950 milioni per l'anno 1988, al cap. 7363 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo gia' iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 6. Nelle denominazioni dei precitati capitolo 7360 e 7363 le locuzioni "delle sovvenzioni per le operazioni collettive di ristrutturazione previste dal" sono costituite dalla seguente: "dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunita' economica europea a termini del". Nella denominazione del precitato cap. 7363 dopo la dizione "aziende" e' inserita la locuzione "e cooperative".