Art. 13.
 
   1.  Per  le finalita' previste dall'art. 3 e' autorizzata la spesa
di lire 63 milioni per l'anno 1988.
   2.  Il  predetto  onere  di lire 63 milioni fa carico al cap. 7360
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, gia' istituito nel
bilancio medesimo, il cui stanziamento,  in  termini  di  competenza,
viene,  conseguentemente, elevato di lire 63 milioni per l'anno 1988.
   3.  Al  predetto  onere  di  lire  63 milioni si provvede mediante
storno, di pari importo, dal cap.  1080  dello  stato  di  previsione
precitato.
   4.   Sul   precitato   cap.   7360   viene  altresi'  iscritto  lo
stanziamento, in termini  di  cassa,  di  lire  63  milioni,  cui  si
provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1082 "Fondo
riserva di cassa" dello stato di previsione della spesa del  bilancio
per l'anno 1988.
   5.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo articolo 3,
fanno altresi' carico, per lire 950 milioni per l'anno 1988, al  cap.
7363 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento
di  pari  importo  gia'  iscritto  a  bilancio,  quale  quota   parte
dell'assegnazione  di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre
1986, n. 752.
   6.  Nelle  denominazioni  dei  precitati  capitolo  7360 e 7363 le
locuzioni  "delle  sovvenzioni  per  le  operazioni   collettive   di
ristrutturazione  previste  dal" sono costituite dalla seguente: "dei
premi  comunitari  previsti   per   le   operazioni   collettive   di
ristrutturazione  a  fronte  dei  progetti  approvati dalla Comunita'
economica europea a termini del". Nella denominazione  del  precitato
cap.  7363  dopo  la  dizione  "aziende"  e' inserita la locuzione "e
cooperative".