Art. 14. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 fanno carico: a) al cap. 7361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, gia' istituito "per memoria" nel bilancio ed inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi; b) per lire 50 milioni per l'anno 1988, al cap. 7365 dello stato di previsione precitato a fronte dello stanziamento di pari importo gia' iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. Nella denominazione del precitato capitolo 7365 la locuzione "alle Comunita' montane" e' eliminata.