Art. 14.
 
   1.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione dell'articolo 4 fanno
carico:
     a)  al  cap.  7361  dello  stato  di  previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno
1988,   gia'   istituito  "per  memoria"  nel  bilancio  ed  inserito
nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi;
     b) per lire 50 milioni per l'anno 1988, al cap. 7365 dello stato
di previsione precitato a fronte dello stanziamento di  pari  importo
gia'  iscritto a bilancio, quale quota parte dell'assegnazione di cui
all'art. 3, comma 1, della legge  8  novembre  1986,  n.  752.  Nella
denominazione   del   precitato  capitolo  7365  la  locuzione  "alle
Comunita' montane" e' eliminata.