Art. 17. 1. Per le finalita' previste dall'art. 10 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988. 2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 7512 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del vilancio per l'anno 1988, gia' istituito nel bilancio medesimo, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988. 3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo art. 10 fanno carico, per lire 50 milioni per l'anno 1988, al cap. 7515 dello stato di previsione precitato, a fronte dello stanziamento di pari importo gia' iscritto a bilancio quale quota parte dell'assegnazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752. 5. Nelle denominazioni dei precitati capitolo 7512 e 7515 la dizione ", associazioni" e' eliminata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, addi' 21 marzo 1988 BIASUTTI