Art. 17.
 
   1.  Per le finalita' previste dall'art. 10 e' autorizzata la spesa
di lire 100 milioni per l'anno 1988.
   2.  Il  predetto  onere di lire 100 milioni fa carico al cap. 7512
dello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli anni 1988-1990 e del vilancio per l'anno 1988, gia' istituito nel
bilancio medesimo, il cui stanziamento,  in  termini  di  competenza,
viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l'anno 1988.
   3.  Al  predetto  onere  di  lire 100 milioni si provvede mediante
storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di  previsione
precitato.
   4.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del medesimo art. 10
fanno carico, per lire 50 milioni per l'anno 1988, al cap. 7515 dello
stato  di  previsione  precitato, a fronte dello stanziamento di pari
importo gia' iscritto a bilancio quale quota parte  dell'assegnazione
di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
   5.  Nelle  denominazioni  dei  precitati  capitolo  7512 e 7515 la
dizione ", associazioni" e' eliminata.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Trieste, addi' 21 marzo 1988
 
                               BIASUTTI