Art. 2.
 
   1.   Per  la  realizzazione  di  strutture  e  per  l'acquisto  di
macchinari ed attrezzature aziendali  destinati  alla  manipolazione,
lavorazione,   trasformazione   e   conservazione   delle  produzioni
vitivinicole, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere,
nel  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  per l'applicazione del
regolamento (CEE) n. 797/85 del 12 marzo 1985,  contributi  in  conto
capitale o, in alternativa, concorsi negli interessi su mutui.
   2. La misura degli aiuti in conto capitale di cui al comma 1 sara'
pari alle percentuali di contributi previste per gli interventi nelle
aziende  agricole  dal  regolamento  (CEE) n. 797/85 e dalle relative
disposizioni  applicative;  sara'  maggiorata,  come   previsto   dal
medesimo  regolamento,  nei riguardi delle aziende che ricadono nelle
zone di cui all'elenco comunitario allegato alla direttiva 75/273/CEE
del  28  aprile  1975,  relativa  alle zone agricole svantaggiate, ai
sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del 28 aprile  1975.
   3.  I  concorsi  negli interessi di cui al comma 1 potranno essere
accordati su mutui agrari di miglioramento quindicennali, comprensivi
degli  interessi  di  preammortamento,  e  saranno  commisurati  alla
differenza  tra  il  tasso  massimo   di   riferimento,   determinato
periodicamente  dallo  Stato  per le operazioni di credito agrario di
miglioramento assistite dal concorso  pubblico  nel  pagamento  degli
interessi  e  il  tasso  a  carico  dei  beneficiari determinato, con
propria deliberazione, dalla giunta regionale in misura non inferiore
a quella determinata dallo Stato per le operazioni medesime.
   4. Gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento, che non
potra' superare i due anni,  verranno  capitalizzati  annualmente  al
tasso  massimo  di  riferimento  vigente  alla  data  di  stipula del
contratto condizionato di mutuo e cumulati al debito per capitale.
   5.   Per  gli  anzidetti  mutui  l'ammontare  del  concorso  negli
interessi capitalizzato non potra' comunque superare il valore  degli
aiuti determinati in base al comma 2.
   6.  Per "realizzazione di strutture" si intende sia la costruzione
delle stesse che la  trasformazione,  l'ampliamento  o  l'adeguamento
alle esigenze tecnologiche di quanto preesistente.