Art. 3. 1. Limitatamente ai progetti di operazioni collettive di ristrutturazione approvati dalla Comunita' economica europea a termini del regolamento (CEE) n. 458/80 del 18 febbraio 1980, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle singole aziende e alle cooperative che beneficiano del premio ivi previsto un aiuto supplementare forfettario. 2. Tale aiuto viene stabilito in lire 2 milioni per ettaro reimpiantato, elevabili a lire 5 milioni qualora il reimpianto venga realizzato su superfici con acclivita' tale da rendere necessarie, per agevolare le operazioni colturali, sistemazioni a girapoggio o rittochino ovvero l'escecuzione di terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti. 3. Per le domande presentate per ottenere la sovvenzione prevista per le operazioni collettive di ristrutturazione, a termini del regolamento (CEE) n. 58/80 e dell'aiuto supplementare forfettario disposto dal presente articolo si prescinde dalle seguenti disposizioni: a) primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni; b) art. 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58; c) primo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42 e successive modifiche e integrazioni. 4. Le deroghe stabilite dal comma 3 si applicano anche nei confronti degli interventi previsti dall'art. 6. 5. Per l'istruttoria delle domande presentate per ottenere le due provvidenze previste dal presente articolo non e' richiesta la documentazione relativa alle spese necessarie per la realizzazione dei reimpianti da parte dei beneficiari.