Art. 3.
 
   1.   Limitatamente   ai   progetti  di  operazioni  collettive  di
ristrutturazione  approvati  dalla  Comunita'  economica  europea   a
termini  del  regolamento  (CEE)  n.  458/80  del  18  febbraio 1980,
l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere  alle  singole
aziende e alle cooperative che beneficiano del premio ivi previsto un
aiuto supplementare forfettario.
   2.  Tale  aiuto  viene  stabilito  in  lire  2  milioni per ettaro
reimpiantato, elevabili a lire 5 milioni qualora il reimpianto  venga
realizzato  su  superfici  con acclivita' tale da rendere necessarie,
per agevolare le operazioni colturali, sistemazioni  a  girapoggio  o
rittochino   ovvero   l'escecuzione   di   terrazzamenti,  gradoni  o
ciglionamenti.
   3.  Per le domande presentate per ottenere la sovvenzione prevista
per le operazioni  collettive  di  ristrutturazione,  a  termini  del
regolamento  (CEE)  n.  58/80  e dell'aiuto supplementare forfettario
disposto  dal  presente  articolo   si   prescinde   dalle   seguenti
disposizioni:
     a)  primo  comma  dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile
1972, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni;
     b) art. 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58;
     c) primo comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1980,
n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
   4.  Le  deroghe  stabilite  dal  comma  3  si  applicano anche nei
confronti degli interventi previsti dall'art. 6.
   5.  Per l'istruttoria delle domande presentate per ottenere le due
provvidenze previste  dal  presente  articolo  non  e'  richiesta  la
documentazione  relativa  alle  spese necessarie per la realizzazione
dei reimpianti da parte dei beneficiari.