Art. 4. 1. A favore delle aziende agricole che effettuino, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 822/87 del 16 marzo 1987, impianti o reimpianti di viti per uva da vino in aree ricadenti nelle zone di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE da destinarsi alla sperimetazione viticola, puo' essere concesso un aiuto forfettario la cui misura viene determinta in lire 6 milioni per ettaro di superficie vistata impiantata o reimpiantata. 2. Tale aiuto non e' cumulabile con altri aiuti eventualmente concessi ai sensi degli articoli 2 e 3. 3. Per la concessione di tale aiuto si prescinde dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e da quella di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58. 4. Le funzioni inerenti alla concessione del premio di cui al presente articolo sono esercitate dalle Comunita' montane e collinare o dall'ispettorato competente; i fondi necessari vengono assegnati agli enti sopracitati con decreto del direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale.