Art. 4.
 
   1. A favore delle aziende agricole che effettuino, nel rispetto di
quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 822/87 del 16  marzo  1987,
impianti o reimpianti di viti per uva da vino in aree ricadenti nelle
zone di cui agli  articoli  2  e  3  della  direttiva  75/268/CEE  da
destinarsi  alla  sperimetazione  viticola,  puo'  essere concesso un
aiuto forfettario la cui misura viene determinta in  lire  6  milioni
per ettaro di superficie vistata impiantata o reimpiantata.
   2.  Tale  aiuto  non  e'  cumulabile con altri aiuti eventualmente
concessi ai sensi degli articoli 2 e 3.
   3.   Per   la   concessione  di  tale  aiuto  si  prescinde  dalla
disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 della legge  regionale
4  aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e da
quella di cui all'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1979,
n. 58.
   4.  Le  funzioni  inerenti  alla  concessione del premio di cui al
presente articolo sono esercitate dalle Comunita' montane e collinare
o  dall'ispettorato  competente;  i fondi necessari vengono assegnati
agli  enti  sopracitati   con   decreto   del   direttore   regionale
dell'agricoltura, su conforme deliberazione della giunta regionale.