Art. 5.
 
   1.  Al  fine  di  promuovere,  in armonia con le indicazioni della
direttiva  68/193/CEE  del  9  aprile  1968,  il  miglioramento   del
materiale di moltiplicazione vegetativo della vite e di assicurare la
disponibilita' di materiale virus-esente, l'amministrazione regionale
e'  autorizzata  a  concedere, in via straordinaria, sovvenzioni alle
cooperative e associazioni di  produttori  che  operano  nel  settore
della vivaistica viticola per le seguenti finalita':
     a)  realizzazione, anche mediante opere di ristrutturazione e di
ampliamento, di strutture da destinare a laboratorio di analisi o  ad
impianto di conservazione del materiale;
     b)   acquisto   di  macchinari  ed  attrezzature  utili  per  il
funzionamento  delle  strutture  sopraindicate  o  di  macchinari  ed
attrezzature per attivita' di ricerca applicata.
   2. La misura della sovvenzione di cui al comma 1 sara' pari al 75%
della spesa ritenuta ammissibile.