Art. 5. 1. Al fine di promuovere, in armonia con le indicazioni della direttiva 68/193/CEE del 9 aprile 1968, il miglioramento del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite e di assicurare la disponibilita' di materiale virus-esente, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, in via straordinaria, sovvenzioni alle cooperative e associazioni di produttori che operano nel settore della vivaistica viticola per le seguenti finalita': a) realizzazione, anche mediante opere di ristrutturazione e di ampliamento, di strutture da destinare a laboratorio di analisi o ad impianto di conservazione del materiale; b) acquisto di macchinari ed attrezzature utili per il funzionamento delle strutture sopraindicate o di macchinari ed attrezzature per attivita' di ricerca applicata. 2. La misura della sovvenzione di cui al comma 1 sara' pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile.