Art. 7.
 
   1. I prestiti di cui all'art. 6 dovranno aver durata non superiore
a 12 mesi e potranno essere concessi mediante apertura di credito  in
conto corrente agrario ovvero in forma cambiaria.
   2.  Gli  anzidetti  prestiti  sono regolati dalle norme vigenti in
materia di credito agrario e pertanto godono  dei  privilegi  di  cui
agli  articoli  8  e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui
prodotti conferiti e sono assistiti dalla  garanzia  sussidiaria  del
fondo  interbancario  di  garanzia  di  cui all'art. 36 della legge 2
giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
   3.   Ai   fini   della   concessione  delle  provvidenze  previste
dall'articolo 6, si prescinde dalle  disposizioni  di  cui  al  primo
comma  dell'art.  8  della  legge  regionale  4  aprile 1972, n. 10 e
successive modificazioni ed integrazioni e dell'art.  3  della  legge
regionale 1 settembre 1979, n. 58.