Art. 7. 1. I prestiti di cui all'art. 6 dovranno aver durata non superiore a 12 mesi e potranno essere concessi mediante apertura di credito in conto corrente agrario ovvero in forma cambiaria. 2. Gli anzidetti prestiti sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario e pertanto godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sui prodotti conferiti e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo 6, si prescinde dalle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58.