Art. 9. 1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'istituto sperimetale della viticoltura di Conegliano Veneto per lo svolgimento nel territorio regionale dell'attivita' di controllo e certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.