Art. 9.
 
   1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni  con  l'istituto   sperimetale   della   viticoltura   di
Conegliano   Veneto  per  lo  svolgimento  nel  territorio  regionale
dell'attivita'  di  controllo  e  certificazione  del  materiale   di
moltiplicazione  della vite, in applicazione dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164.