Art. 10.
                 Adempimenti degli enti organizzatori
 
   Le  societa'  e le associazioni sportive sono tenute a subordinare
il  tesseramento  agonistico  e  la  partecipazione  alle   attivita'
agonistiche  agli  accertamenti  di  idoneita'  secondo  le modalita'
previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
   Il   servizio   sanitario   di  gara,  ivi  compreso  il  servizio
anti-doping, e' effettuato dalle unita' sanitarie locali  nei  limiti
della normativa vigente.
   Le  societa' sportive interessate possono avvalersi, limitatamente
al  servizio  sanitario  di  gara,   dei   propri   medici,   dandone
comunicazione all'unita' sanitaria locale competente. In tale ipotesi
gli oneri delle prestazioni saranno a carico delle societa' stesse.