Art. 10. Adempimenti degli enti organizzatori Le societa' e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attivita' agonistiche agli accertamenti di idoneita' secondo le modalita' previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982. Il servizio sanitario di gara, ivi compreso il servizio anti-doping, e' effettuato dalle unita' sanitarie locali nei limiti della normativa vigente. Le societa' sportive interessate possono avvalersi, limitatamente al servizio sanitario di gara, dei propri medici, dandone comunicazione all'unita' sanitaria locale competente. In tale ipotesi gli oneri delle prestazioni saranno a carico delle societa' stesse.