Art. 12. Norma finanziaria La Regione assicura il finanziamento delle attivita' svolte dalle unita' locali in conformita' alla presente legge nell'ambito del riparto del fondo sanitario nazionale. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge sono finanziati, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa, con quota-parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed iscritti con la stessa legge approvativa dei rispettivi bilanci di previsione regionali. Alla determinazione della spesa per l'attuazione dei programmi di aggiornamento e qualificazione professionale previsti dall'art. 9 della presente legge si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio ed il relativo onere e' posto a carico dell'assegnazione spettante alla Regione sulla quota corrente del fondo sanitario nazionale. In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del bilancio, e' istituito il capitolo "spese per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico, paramedico e tecnico operante nel settore dell'educazione motoria e della tutela sanitaria delle attivita' sportive, nonche' corsi di formazione per massaggiatori sportivi".