Art. 12.
                          Norma finanziaria
 
   La  Regione assicura il finanziamento delle attivita' svolte dalle
unita' locali in conformita'  alla  presente  legge  nell'ambito  del
riparto del fondo sanitario nazionale.
   Gli  oneri  derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 della
presente legge sono finanziati, a decorrere  dall'entrata  in  vigore
della  stessa,  con  quota-parte dei fondi attribuiti alla Regione ai
sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed iscritti  con
la  stessa  legge  approvativa  dei  rispettivi bilanci di previsione
regionali.
   Alla  determinazione della spesa per l'attuazione dei programmi di
aggiornamento e qualificazione  professionale  previsti  dall'art.  9
della  presente  legge  si  provvede  annualmente  con  la  legge  di
approvazione del bilancio ed il relativo  onere  e'  posto  a  carico
dell'assegnazione  spettante  alla  Regione  sulla quota corrente del
fondo sanitario nazionale.
   In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di
previsione della spesa del bilancio, e' istituito il capitolo  "spese
per  l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico,
paramedico e tecnico operante nel settore dell'educazione  motoria  e
della  tutela  sanitaria  delle  attivita' sportive, nonche' corsi di
formazione per massaggiatori sportivi".