Art. 2. Destinatari degli interventi Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti: a) a tutti i cittadini per la promozione e la diffusione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e gli interventi di medicina dello sport; b) agli studenti che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attivita' motoria e sportiva; c) agli aderenti ad associazioni o societa' sportive che praticano o intendono praticare attivita' a carattere motorio-formativo o attivita' non agonistiche con prevalente carattere sportivo-ricreativo, anche organizzate dai comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, dagli enti di promozione sportiva, dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventu'; d) a coloro che praticano o che intendono praticare attivita' sportive agonistiche ad ogni livello nell'ambito delle federazioni affiliate al CONI o di altre organizzazioni riconosciute dal CONI stesso; e) ai tecnici sportivi e agli ufficiali di gara.