Art. 2.
                     Destinatari degli interventi
 
   Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
     a)  a  tutti  i  cittadini  per  la  promozione  e la diffusione
dell'educazione sanitaria motoria e  sportiva  e  gli  interventi  di
medicina dello sport;
     b)  agli  studenti che, nell'ambito scolastico di ogni livello e
grado, svolgono attivita' motoria e sportiva;
     c)  agli  aderenti  ad  associazioni  o  societa'  sportive  che
praticano   o   intendono    praticare    attivita'    a    carattere
motorio-formativo   o   attivita'   non  agonistiche  con  prevalente
carattere sportivo-ricreativo, anche organizzate  dai  comuni,  dalle
federazioni  sportive  nazionali  affiliate  al  CONI,  dagli enti di
promozione  sportiva,  dagli  organi  scolastici  nell'ambito   delle
attivita'  parascolastiche,  dagli  organi statali ai fini dei giochi
della gioventu';
     d)  a  coloro  che praticano o che intendono praticare attivita'
sportive agonistiche ad ogni livello  nell'ambito  delle  federazioni
affiliate  al  CONI  o  di altre organizzazioni riconosciute dal CONI
stesso;
     e) ai tecnici sportivi e agli ufficiali di gara.