Art. 3. Articolazione degli interventi Gli interventi per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge vengono svolti dalle unita' locali nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa regionale in materia e degli obiettivi del piano sanitario regionale. Gli interventi sono effettuati nell'ambito delle attivita' di prevenzione svolte dalle unita' locali e comprendono: 1) prestazioni di primo livello; 2) prestazioni di secondo livello; 3) prestazioni di terzo livello. Le prestazioni di primo livello vengono erogate nell'area elementare nell'ambito delle attivita' del distretto sanitario. Esse sono effettuate, secondo le rispettive competenze, dai medici di medicina generale e dai medici pediatri di libera scelta nonche' dai medici scolastici e dai medici dipendenti dalla unita' locale competente per territorio appartenenti al servizio per la medicina di base. Le prestazioni di secondo livello vengono erogate di norma nelle strutture specialistiche della unita' locale competente per territorio o, in caso di carenza, da medici specialisti in regime di convenzionamento esterno o, per l'accertamento di idoneita', dai medici della federazione medico sportiva italiana ai sensi dell'art. 5 ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33. Le prestazioni di terzo livello sono erogate dal presidio multizonale igiene e prevenzione e dai presidi ospedalieri.