Art. 3.
                    Articolazione degli interventi
 
   Gli  interventi  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 1 della presente legge vengono svolti  dalle  unita'  locali
nell'ambito  delle  proprie competenze e nel rispetto della normativa
regionale in materia e degli obiettivi del piano sanitario regionale.
   Gli  interventi  sono  effettuati  nell'ambito  delle attivita' di
prevenzione svolte dalle unita' locali e comprendono:
    1) prestazioni di primo livello;
    2) prestazioni di secondo livello;
    3) prestazioni di terzo livello.
   Le   prestazioni   di  primo  livello  vengono  erogate  nell'area
elementare nell'ambito delle attivita' del distretto sanitario.  Esse
sono  effettuate,  secondo  le  rispettive  competenze, dai medici di
medicina generale e dai medici pediatri di libera scelta nonche'  dai
medici  scolastici  e  dai  medici  dipendenti  dalla  unita'  locale
competente per territorio appartenenti al servizio per la medicina di
base.
   Le  prestazioni  di secondo livello vengono erogate di norma nelle
strutture  specialistiche  della   unita'   locale   competente   per
territorio  o, in caso di carenza, da medici specialisti in regime di
convenzionamento esterno o,  per  l'accertamento  di  idoneita',  dai
medici  della federazione medico sportiva italiana ai sensi dell'art.
5 ultimo comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663  convertito
in legge 29 febbraio 1980, n. 33.
   Le   prestazioni  di  terzo  livello  sono  erogate  dal  presidio
multizonale igiene e prevenzione e dai presidi ospedalieri.