Art. 4. Prestazioni di primo livello Le prestazioni di primo livello sono gratuite e comprendono in particolare: a) il controllo sanitario per la pratica delle attivita' sportive non agonistiche (decreto ministeriale 28 febbraio 1983) per le quali sono previste l'accertamento di idoneita' generica all'attivita' fisico-sportiva, che comportano soltanto la visita clinica generale e le relative certificazioni; b) gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, armonicamente raccordati con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione; c) le vaccinazioni antitetaniche e relative certificazioni obbligatorie per lo svolgimento di attivita' sportive (legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modificazioni). I controlli e le certificazioni di cui alla lettera a) sono effettuate per i propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici pediatri di libera scelta ai sensi dei rispettivi accordi collettivi nazionali. La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto, della visita medica deve essere redatta in conformita' al modello di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983. La validita' delle certificazioni rilasciate e' di durata annuale.