Art. 4.
                     Prestazioni di primo livello
 
   Le  prestazioni  di  primo  livello sono gratuite e comprendono in
particolare:
     a)  il  controllo  sanitario  per  la  pratica  delle  attivita'
sportive non agonistiche (decreto ministeriale 28 febbraio 1983)  per
le   quali   sono   previste  l'accertamento  di  idoneita'  generica
all'attivita' fisico-sportiva,  che  comportano  soltanto  la  visita
clinica generale e le relative certificazioni;
     b)  gli interventi nel campo dell'educazione sanitaria motoria e
sportiva,  armonicamente  raccordati   con   quelli   di   educazione
alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione;
     c)  le  vaccinazioni  antitetaniche  e  relative  certificazioni
obbligatorie per lo svolgimento di attivita' sportive (legge 5  marzo
1963, n. 292 e successive modificazioni).
   I  controlli  e  le  certificazioni  di  cui  alla lettera a) sono
effettuate per i propri assistiti dai medici di medicina  generale  e
dai  medici pediatri di libera scelta ai sensi dei rispettivi accordi
collettivi nazionali.
   La  certificazione  di stato di buona salute riscontrato all'atto,
della visita medica deve essere redatta in conformita' al modello  di
cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1983.
   La validita' delle certificazioni rilasciate e' di durata annuale.