Art. 5. Prestazioni di secondo livello Le prestazioni di secondo livello ricadenti nell'ambito funzionale dei servizi di medicina specialistica ed ospedaliera delle unita' locali comprendono in particolare: a) gli accertamenti e le certificazioni di idoneita' specifica alla pratica sportiva agonistica (decreto ministeriale 18 febbraio 1982); b) gli accertamenti specialistici richiesti, in caso di motivato sospetto clinico, dagli operatori di base, sullo stato di salute dei soggetti che praticano o intendono praticare attivita' sportive non agonistiche; c) la effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e di interventi psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalle attivita' sportivo-agonistiche; d) i prelievi relativi al controllo anti-doping, da eseguire d'intesa con le federazioni sportive nazionali, nei casi e secondo le modalita' previste dalla normativa in materia; e) servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico per le competizioni sportive; f) prestazioni ambulatoriali di terapia e riabilitazione connessi alla ripresa dell'attivita' sportiva degli atleti o praticanti; g) verifica e controlli della rispondenza igienica degli impianti sportivi pubblici e privati nel rispetto della normativa vigente. Il predetto servizio promuove ed attua necessarie forme di collaborazione con gli altri servizi e presidi della unita' locale e con il presidio multizonale, igiene e prevenzione al fine di garantire efficienza e tempestivita' nello svolgimento delle prestazioni di cui al presente articolo. Per lo svolgimento delle prestazioni di medicina dello sport la unita' locale puo' avvalersi di massaggiatori sportivi o di altro personale tecnico-sanitario. Le unita' locali potranno inoltre avvalersi della collaborazione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport della federazione medico sportiva italiana attraverso apposita convenzione nel rispetto di uno schema tipo approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Le certificazioni di cui al punto a) del presente articolo sono redatte in conformita' al modello di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1982, n. 63. Per tali certificazioni la validita' permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da parte dell'interessato della predetta certificazione e' condizione indispensabile per la partecipazione ad attivita' agonistiche. Detta certificazione deve essere conservata presso la societa' sportiva di appartenenza. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.