Art. 5.
                    Prestazioni di secondo livello
 
   Le prestazioni di secondo livello ricadenti nell'ambito funzionale
dei servizi di medicina specialistica  ed  ospedaliera  delle  unita'
locali comprendono in particolare:
     a)  gli  accertamenti e le certificazioni di idoneita' specifica
alla pratica sportiva agonistica (decreto  ministeriale  18  febbraio
1982);
     b) gli accertamenti specialistici richiesti, in caso di motivato
sospetto clinico, dagli operatori di base, sullo stato di salute  dei
soggetti  che  praticano o intendono praticare attivita' sportive non
agonistiche;
     c)  la  effettuazione  di  accertamenti  psico-diagnostici  e di
interventi psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalle
attivita' sportivo-agonistiche;
     d)  i  prelievi  relativi  al controllo anti-doping, da eseguire
d'intesa con le federazioni sportive nazionali, nei casi e secondo le
modalita' previste dalla normativa in materia;
     e)  servizi  di  pronto  soccorso,  di assistenza e di controllo
medico per le competizioni sportive;
     f)   prestazioni   ambulatoriali  di  terapia  e  riabilitazione
connessi  alla  ripresa  dell'attivita'  sportiva  degli   atleti   o
praticanti;
     g)   verifica  e  controlli  della  rispondenza  igienica  degli
impianti sportivi pubblici e privati  nel  rispetto  della  normativa
vigente.
   Il  predetto  servizio  promuove  ed  attua  necessarie  forme  di
collaborazione con gli altri servizi e presidi della unita' locale  e
con  il  presidio  multizonale,  igiene  e  prevenzione  al  fine  di
garantire  efficienza  e  tempestivita'   nello   svolgimento   delle
prestazioni di cui al presente articolo.
   Per  lo  svolgimento  delle prestazioni di medicina dello sport la
unita' locale puo' avvalersi di massaggiatori  sportivi  o  di  altro
personale tecnico-sanitario.
   Le  unita'  locali potranno inoltre avvalersi della collaborazione
dei  centri  e  degli  ambulatori  di  medicina  dello  sport   della
federazione  medico sportiva italiana attraverso apposita convenzione
nel rispetto di uno schema tipo  approvato  dalla  giunta  regionale,
sentita la commissione consiliare competente.
   Le  certificazioni  di  cui al punto a) del presente articolo sono
redatte in conformita' al modello di cui all'allegato 3  del  decreto
ministeriale  18  febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
marzo 1982, n. 63. Per tali certificazioni la validita' permane  fino
alla successiva visita periodica.
   La   presentazione,   da  parte  dell'interessato  della  predetta
certificazione e' condizione indispensabile per la partecipazione  ad
attivita'  agonistiche.  Detta  certificazione deve essere conservata
presso la societa' sportiva di appartenenza.
   La  documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso
delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore  per
almeno cinque anni.