Art. 7.
    Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari
 
   Gli   interessati   in   caso   di   accertamento  dell'assenza  e
dell'eventuale perdita dei requisiti di  idoneita'  previsti  per  lo
sport  agonistico  praticato, possono proporre, nel termine di trenta
giorni  dall'acquisita  conoscenza  dell'esito  degli   accertamenti,
istanza  di  revisione  degli  stessi  alla  commissione regionale di
revisione nominata dalla giunta regionale e composta:
     a)  da  un  medico docente o specialista in medicina dello sport
con funzioni di presidente;
     b)  da  un medico docente o specialista in medicina interna o in
disciplina equipollente;
     c) da un medico docente o specialista in cardiologia;
     d) da un medico docente o specialista in ortopedia;
     e) da un medico docente o specialista in medicina legale e delle
assicurazioni;
     f) da un medico docente o specialista in psichiatria.
   Le   decisioni   della   commissione   regionale  notificate  agli
interessati sono definitive.
   La  commissione  regionale  potra' avvalersi per l'espletamento di
eventuali accertamenti di uno dei presidi o servizi multizonali della
Regione.
   L'interessato puo' essere assistito da un medico di sua fiducia.
   Le  funzioni  di  segretario della commissione sono affidate da un
funzionario dell'assessorato regionale alla sanita'.
   La  commissione  dura  in carica cinque anni e si rinnova comunque
con la rielezione del nuovo consiglio regionale.
   Per  la  partecipazione  ad  ogni  giornata  di  seduta  spetta ai
componenti della commissione, un'indennita'  pari  a  quella  fissata
dalla  legge  regionale  n. 11 del 12 agosto 1987 per i collegi nella
stessa previsti,  nonche'  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e
l'indennita'  di  missione  se dovuta a norma dell'art. 1 della legge
regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.
   La  sede della commissione e' presso l'assessorato alla sanita' ed
igiene della regione Molise.