Art. 7. Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari Gli interessati in caso di accertamento dell'assenza e dell'eventuale perdita dei requisiti di idoneita' previsti per lo sport agonistico praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dall'acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di revisione nominata dalla giunta regionale e composta: a) da un medico docente o specialista in medicina dello sport con funzioni di presidente; b) da un medico docente o specialista in medicina interna o in disciplina equipollente; c) da un medico docente o specialista in cardiologia; d) da un medico docente o specialista in ortopedia; e) da un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni; f) da un medico docente o specialista in psichiatria. Le decisioni della commissione regionale notificate agli interessati sono definitive. La commissione regionale potra' avvalersi per l'espletamento di eventuali accertamenti di uno dei presidi o servizi multizonali della Regione. L'interessato puo' essere assistito da un medico di sua fiducia. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate da un funzionario dell'assessorato regionale alla sanita'. La commissione dura in carica cinque anni e si rinnova comunque con la rielezione del nuovo consiglio regionale. Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta spetta ai componenti della commissione, un'indennita' pari a quella fissata dalla legge regionale n. 11 del 12 agosto 1987 per i collegi nella stessa previsti, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione se dovuta a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981. La sede della commissione e' presso l'assessorato alla sanita' ed igiene della regione Molise.