Art. 8.
                    Commissione tecnico-consultiva
 
   La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
istituisce presso l'assessorato alla sanita' con propria delibera una
commissione  regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela
sanitaria delle attivita' sportive e della medicina dello  sport  con
funzioni  consultive  e  di  proposte  specialmente  in  ordine  alle
questioni di carattere normativo e tecnico-organizzativo.
   La commissione regionale tecnico-consultiva e' composta:
     a)  dall'assessore  regionale alla sanita' o suo delegato che la
presiede;
     b) dall'assessore regionale allo sport o suo delegato;
     c) da un funzionario medico designato dalla giunta regionale;
     d) da un docente universitario di medicina dello sport designato
dalla giunta regionale;
     e) dal delegato regionale del CONI o suo rappresentante;
     f) da quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti
di promozione sportiva di carattere regionale;
     g) dai coordinatori di educazione fisica dei provveditorati agli
studi della Regione;
     h)  da  un responsabile del servizio di medicina di base e da un
responsabile  del  servizio  di  medicina  specialistica  ospedaliera
designati dalla giunta regionale;
     i) da un rappresentante della federazione regionale degli ordini
dei medici;
     l)  da  un  rappresentante  della  federazione sportiva italiana
medici sportivi.
   Le  funzioni  di  segretario della commissione sono affidate ad un
funzionario dell'assessorato regionale, alla sanita'.
   La  commissione  dura  in carica cinque anni e si rinnova comunque
con la rielezione del consiglio regionale.
   Per  la  partecipazione  ad  ogni  giornata  di  seduta  spetta ai
componenti della commissione, l'indennita' prevista dall'art. 1 della
legge  regionale  n.  7  del  7 marzo 1983, nonche' il rimborso delle
spese di viaggio e  l'indennita'  di  missione  se  dovuta,  a  norma
dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.