Art. 8. Commissione tecnico-consultiva La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, istituisce presso l'assessorato alla sanita' con propria delibera una commissione regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della medicina dello sport con funzioni consultive e di proposte specialmente in ordine alle questioni di carattere normativo e tecnico-organizzativo. La commissione regionale tecnico-consultiva e' composta: a) dall'assessore regionale alla sanita' o suo delegato che la presiede; b) dall'assessore regionale allo sport o suo delegato; c) da un funzionario medico designato dalla giunta regionale; d) da un docente universitario di medicina dello sport designato dalla giunta regionale; e) dal delegato regionale del CONI o suo rappresentante; f) da quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale; g) dai coordinatori di educazione fisica dei provveditorati agli studi della Regione; h) da un responsabile del servizio di medicina di base e da un responsabile del servizio di medicina specialistica ospedaliera designati dalla giunta regionale; i) da un rappresentante della federazione regionale degli ordini dei medici; l) da un rappresentante della federazione sportiva italiana medici sportivi. Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario dell'assessorato regionale, alla sanita'. La commissione dura in carica cinque anni e si rinnova comunque con la rielezione del consiglio regionale. Per la partecipazione ad ogni giornata di seduta spetta ai componenti della commissione, l'indennita' prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 7 del 7 marzo 1983, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione se dovuta, a norma dell'art. 1 della legge regionale n. 11 dell'8 giugno 1981.