Art. 10. Variazioni di programma o di spesa 1. Qualora intervengano nel corso della realizzazione del progetto variazioni di programma o variazioni di spesa non superiori al 20% di quelle inizialmente previste, l'istituto ne da' comunicazione alla giunta regionale con una relazione che consenta di accertare se esse configurino o meno una modifica sostanziale del progetto medesimo. 2. Qualora le variazioni configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse vengono sospese salvo disporre un nuovo procedimento di concessione su specifica richiesta dell'impresa interessata. 3. Qualora le variazioni non configurino una modifica sostanziale del progetto le agevolazioni concesse conservano la loro validita', e la giunta regionale, se richiesta, puo' disporre, in via prioritaria e con procedura di urgenza, la concessione di agevolazioni integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.