Art. 10.
                  Variazioni di programma o di spesa
 
   1. Qualora intervengano nel corso della realizzazione del progetto
variazioni di programma o variazioni di spesa non superiori al 20% di
quelle  inizialmente  previste,  l'istituto ne da' comunicazione alla
giunta regionale con una relazione che consenta di accertare se  esse
configurino o meno una modifica sostanziale del progetto medesimo.
   2.  Qualora le variazioni configurino una modifica sostanziale del
progetto le agevolazioni concesse vengono sospese salvo  disporre  un
nuovo procedimento di concessione su specifica richiesta dell'impresa
interessata.
   3.  Qualora le variazioni non configurino una modifica sostanziale
del progetto le agevolazioni concesse conservano la loro validita', e
la  giunta regionale, se richiesta, puo' disporre, in via prioritaria
e  con  procedura  di  urgenza,  la   concessione   di   agevolazioni
integrative commisurate alle nuove previsioni di spesa.